Relativamente ai casi di positività al Covid 19 riguardanti i lavoratori, viene a porsi il quesito circa l'opportunità di diffondere i dati relativi alla salute del lavoratore con finalità di prevenzione e sicurezza.
Alla luce di quanto disposto dal Ministero della Salute con nota aggiornata al 17/03/2020 e di quanto precisato nel provvedimento del Garante del 02/03/2020, si esclude la possibilità di comunicare la notizia riguardante la salute del lavoratore agli altri dipendenti aziendali.
Inoltre, l’European Data Protection Board ha adottato in data 19.03.2020 una Dichiarazione formale in merito al trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia da Covid-19, in cui sottolinea l’importanza di garantire, comunque, la tutela dei dati personali e delle persone fisiche interessate anche a fronte dell’odierna situazione di emergenza sanitaria.
In buona sostanza, viene ribadito su più fronti come i trattamenti dei dati realizzati nel corso delle attività di prevenzione debbano essere improntati al principio di proporzionalità, prediligendo il ricorso a misure meno invasive possibili, così come affermato anche dal Presidente dell’Autorità Garante della Privacy, dott. Antonello Soro, in una recente intervista (16 marzo 2020).
Pertanto, i dati acquisiti, relativi alla riscontrata positività al Covid di un lavoratore, non potranno essere comunicati a terzi, se non per le finalità previste dalle disposizioni di legge come nel caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria volta alla ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). Tali dati non potranno essere utilizzati per altre finalità. I dati stessi possono essere registrati per consentire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio e devono essere trattati nella massima riservatezza.
In conclusione qualora un lavoratore risulti sintomatico e/o positivo al Covid 19, si suggerisce di:
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rapportarsi con la ASL competente e con il lavoratore in questione seguendo i protocolli del caso in modo da ricostruire gli eventuali contatti intercorsi tra il lavoratore e gli altri dipendenti individuando gli ambienti di lavoro frequentati e ritenuti a rischio;
- procedere alla sanificazione, sentendo il parere della ASL, dei luoghi di lavoro frequentati dal lavoratore contagiato;
- avvisare, sempre sentendo il parere della Asl, il personale che è stato in contatto con il lavoratore contagiato nel periodo ritenuto a rischio della sussistenza di un caso di contagio senza specificare il nominativo del lavoratore in questione, onde consentire di attivare tutte le misure di prevenzione più opportune come suggerite dai protocolli sanitari.
FONTE: Area Legale Staff GDPR